La nomina nel testamento di un terzo quale “erede universale” non prevale sulla designazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita fatta dal de cuius nel contratto di assicurazione. Al più nel testamento è possibile revocare espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nominare un nuovo soggetto beneficiario del contratto assicurativo. In tal caso il diritto a beneficiare della polizza spetta al soggetto nominato nel testamento.
Questo il principio di diritto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione la quale, in linea con i suoi precedenti, da una parte, ha ribadito che è possibile in un testamento revocare la designazione del beneficiario della polizza per sostituirlo con uno nuovo, dall’altra, ha precisato che la semplice istituzione di “erede universale” in un testamento successivo alla stipula del contratto assicurativo non va intesa come una revoca tacita della designazione in quest’ultimo prevista, ben potendo il testatore desiderare di beneficiare con la polizza gli eredi legittimi e con il testamento l’erede testamentario designato.
La pronuncia trae origine da un giudizio in cui l’attore, citata in giudizio la compagnia assicurativa presso la quale il de cuius aveva stipulato un’assicurazione sulla vita, ha chiesto al giudice di dichiarare il proprio diritto, quale “erede universale“, a beneficiare delle prestazioni previste nella polizza assicurativa in favore degli “eredi legittimi”.
Il Tribunale ha accolto la domanda condannando la compagnia al pagamento della somma sul presupposto che l’attore, quale “erede universale” dell’assicurato, integrasse la qualità di un unico “erede legittimo” indicato nella polizza quale beneficiario.
La compagnia ha impugnato la decisione del Tribunale rilevando che il diritto del beneficiario ha natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione di erede testamentario non attribuisce allo stesso il diritto alla corresponsione della somma in quanto tale importo non rientra nell’asse ereditario.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello della compagnia assicurativa.
Avverso tale decisione la compagnia ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione la quale ha smentito le pronunce dei giudici di merito.
Secondo i Supremi Giudici, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Tale diritto quindi non può essere oggetto di eventuali disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Di conseguenza, ricorda la Corte, all’assicurato, dopo la designazione dei beneficiari, residua un unico potere che è quello di revocare espressamente la designazione con il testamento.
Nella fattispecie in esame non si rinveniva nel testamento alcuna revoca espressa, di talché la Corte ha dovuto decidere se la nomina di un terzo quale erede testamentario potesse ugualmente comportare la revoca (in forma tacita) della designazione dei beneficiari prevista nella polizza.
La Corte ha escluso tale ipotesi ritenendo che, in difetto di alcun riferimento alla designazione contenuta nel contratto di assicurazione, la disposizione testamentaria non possa di per sé sola integrare un’univoca manifestazione di volontà di revoca implicita della designazione formulata nel contratto di assicurazione.