Con questo articolo tenteremo di illustrare gli elementi che differenziano la criptovaluta dalla moneta elettronica e dalla moneta avente corso legale, premettendo che trattasi di un argomento in continua evoluzione. Si ricorda, infatti, che le istituzioni stanno ancora lavorando per offrire una qualificazione giuridica adeguata alle criptovalute e che, sul fronte economico-finanziario, si registrano continue novità come l’emissione delle prime criptovalute agganciate alla parità una a una con monete aventi corso legale (il che vuol dire che ogni unità della valuta è garantita ed è in qualsiasi momento convertibile con moneta avente corso legale). L’unica certezza è che ad oggi le criptovalute non godono, in termini di servizi e beni acquistabili, della stessa forza riservata sul mercato alle monete elettroniche e, soprattutto, alle monete aventi corso legale.
La criptovaluta è una moneta generata attraverso protocolli informatici e senza l’intervento di autorità centrali (quali banche o autorità governative), liberamente scambiabile tra gli utenti del circuito monetario virtuale mediante una tecnologia c.d. “peer-to-peer“, che prevede una serie di nodi consistenti in computer di utenti disseminati in tutto il mondo.
In questo sistema, il trasferimento dei valori avviene tra portafogli virtuali (c.d. “e-wallet“) e ogni transazione viene inclusa, utilizzando un sistema di crittografia asimmetrica, nella c.d. “blockchain” (un registro pubblico delle transazioni costituito da blocchi ordinati cronologicamente e collegati tra loro). Per le criptovalute maggiormente diffuse esistono piattaforme multimediali per lo scambio tra domanda e offerta e per la trasformazione del loro valore digitale in moneta avente corso legale.
La criptovaluta, attualmente, è priva di un apparato normativo che ne stabilisca l’efficacia solutoria (ovvero la funzione generalizzata di mezzo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie) e, pertanto, essa può solo fungere da mezzo di scambio per accordo tra le parti le quali, pur non essendo legalmente vincolate ad accettarla come strumento di pagamento, la utilizzano come tale per loro esclusiva volontà.
Le criptovalute non vanno confuse con la moneta elettronica la quale, invece, è un valore monetario, utilizzabile per effettuare operazioni di pagamento, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, memorizzato elettronicamente ed espresso in un’unità di conto avente corso legale.
In particolare, attualmente, per moneta elettronica, ai sensi dell’art. 2, n. 2, Direttiva CE 110/2009, s’intende “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento […] e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica”.
Moneta elettronica, ad esempio, è la carta di pagamento “prepagata”, ovvero quella carta il cui credito non viene detratto, ad ogni utilizzo, da un conto corrente bancario (come accade per le “carte di debito”, ovvero il “bancomat”), bensì da fondi ivi versati in anticipo dal titolare, e che si concretizza in una rappresentazione in forma digitale delle valute aventi corso legale.
La moneta elettronica, che rappresenta in forma digitale la monta avente corso legale, al contrario della criptovaluta gode di efficacia solutoria in caso di preventiva accettazione da parte del creditore e nelle circostanze in cui la legge disponga l’impossibilità di rifiutare i pagamenti eseguiti con tale strumento di pagamento.
La moneta avente corso legale, infine, è la moneta emessa da una banca centrale e creata mediante rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo (ecco perché non tutta la moneta in circolazione è moneta legale). Si tratta di un sistema contabile di crediti, espressi nella moneta avente corso legale, cui corrispondono porzioni di debito pubblico dello Stato che quella moneta ha emesso e che circolano attraverso lo scambio brevi manu di contante o con l’aggiornamento dei saldi di conto corrente a seguito di ordini di pagamento rivolti alle banche.
La moneta avente corso legale, in quanto unica forma di moneta legale, vanta una piena e assoluta efficacia solutoria ex lege nelle obbligazioni pecuniarie, ovvero possiede la caratteristica intrinseca di non poter, per legge, essere rifiutata per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie nello Stato in cui essa è emessa.