Gli atti della riscossione posti in essere dall’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbero essere considerati invalidi a causa di un problema normativo emerso durante il trasferimento delle funzioni di concessionario della riscossione da Equitalia S.p.A. ad Agenzia delle Entrate Riscossione.
Come noto, Equitalia S.p.A. era un ente privato incaricato della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione della Sicilia.
Ai sensi del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 tale società si è sciolta ed è nata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ente pubblico economico cui sono passate tutte le funzioni relative alla riscossione dei tributi dell’intero territorio nazionale, Sicilia esclusa.
Oltre alle funzioni e ai crediti vantati nei confronti dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha assorbito tutto il personale dipendente di Equitalia, come previsto dall’art. 1, comma 9, D.L. n. 193/2016 (“[…] il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3 […]”).
Considerata la diversa natura dei due enti, il passaggio automatico e senza soluzione di continuità di tutto il personale nella neo costituita Agenzia delle Entrate Riscossione ha fatto sorgere non pochi dubbi di legittimità costituzionale, con evidenti riflessi sulla validità degli atti finora adottati da quest’ultimo ente.
Nel pubblico impiego, infatti, a differenza del settore privato, ai sensi dell’art. 97 Cost., l’assunzione di personale deve avvenire per concorso, diversamente il rapporto che si instaura è nullo e viene meno il titolo che consente l’attribuzione di poteri e funzioni. Ciò vale soprattutto per i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sono titolari del potere, non esercitabile in via di fatto, di adottare gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano le pubbliche amministrazioni verso l’esterno.
La questione è stata posta all’attenzione del TAR Lazio che, con sentenza n. 6307/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, non potendo quindi esaminare i profili di incostituzionalità da quest’ultimo evidenziati ed eventualmente investirne la Corte Costituzionale.
Nel corso della fase cautelare del suddetto giudizio, tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che, in effetti, le questioni sollevate dal ricorrente presentavano profili di evidente fondatezza, ricordando la giurisprudenza della Corte Costituzionale che in altre occasioni ha dichiarato l’incostituzionalità di disposizioni legislative che hanno consentito l’attribuzione delle funzioni di dirigente senza concorso.
Rimane quindi l’incertezza sulla legittimità della norma e il rischio che vengano dichiarati nulli migliaia di atti della riscossione firmati da dirigenti che potrebbero esser stati nominati illegittimamente.