Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre u.s., hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.
“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso“.
In caso di accertamento del superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi, sempre che lecitamente convenuti, di conseguenza, ai sensi dell’art. 1224 c.c., anche i moratori saranno dovuti in minor misura.
Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, che, con riguardo alle direttive in materia di consumatori, ha sostenuto che, pur caduta la clausola sugli interessi moratori, “continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” e ciò in quanto questi ultimi “hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la Direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata“.