Le sanzioni fiscali devono essere pagate anche in caso di grave crisi di liquidità.
L’esimente della forza maggiore per escludere le sanzioni tributarie irrogate a seguito dell’omesso versamento dei tributi richiede infatti la sussistenza sia di un elemento oggettivo sia di un elemento soggettivo; ovvero la presenza di circostanze anormali ed imprevedibili o improbabili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate con l’adozione di tutte le precauzioni del caso senza incorrere in sacrifici eccessivi.
La sola carenza di liquidità, pertanto, non può rappresentare un evento imprevedibile ed inevitabile, le cui conseguenze, in via generale, è possibile evitare con l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Ad esempio, modificando o interrompendo la gestione caratteristica, ovvero compiendo operazioni straordinarie, se non, persino, ricorrendo a una procedura di crisi e, quando consentito, adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi attraverso un idoneo piano di risanamento.
Solo fornendo la prova di aver adottato gli adeguati accorgimenti volti ad arginare la crisi di liquidità, è dunque possibile invocare la causa di forza maggiore e pensare di poter evitare il pagamento delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi, e ciò anche allorquando la crisi di liquidità è conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus).