Il Consiglio dei Ministri, nei giorni scorsi, ha approvato, in esame preliminare e su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424 recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.
La direttiva prevede di eliminare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri e che gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative a tal fine, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchi, superando il dato della mera riproducibilità grafica.
Tra le novità si segnala:
– l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica;
– l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche;
– l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
– una protezione rafforzata ai marchi che hanno una reputazione in uno Stato membro;
– l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte;
– l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.
Un’altra importante novità prevista dal decreto legislativo riguarda l’inversione dell’onere della prova del non utilizzo del marchio nelle cause di decadenza. Non sarà più l’attore che agisce per la declaratoria di decadenza del marchio registrato a dover dimostrare il non uso del medesimo bensì sarà il titolare del marchio a dover dimostrare di farne un uso congruo.
Ma che cosa s’intende per marchio d’impresa?
Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre.
Per proteggere e tutelare il marchio è consigliabile registrarlo presso gli uffici competenti.
La registrazione, infatti, attribuisce diritti esclusivi sul marchio che consentono di impedirne l’uso non autorizzato da parte di altre imprese, viceversa, non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti poiché un’impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile per confondere i consumatori, così diminuendo i profitti dell’impresa titolare del marchio e perfino danneggiandone la reputazione e l’immagine qualora il prodotto concorrente fosse di qualità inferiore.
Ai sensi dell’art. 7 del codice della proprietà industriale, “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.
Il marchio d’impresa può essere individuale, se appartiene a una singola impresa o persona fisica, o collettivo, quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.
In base agli elementi che lo compongono, il marchio può essere letterale, se costituito solo da parole, figurativo, se consiste in una figura, o misto, se effetto della combinazione di parole e figure.