Le novità della c.d. “legge di bilancio 2019“
Ai sensi dell’art. 1, comma 218, L. 145/2018, c.d. “legge di bilancio 2019“: “per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni“.
L’art. 29, D.L. 179/2012
L’art. 29, D.L. 179/2012, riconosce in favore dei soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative (direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative) una detrazione di una parte della somma investita.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di € 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni giacché la cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l’importo detraibile è determinato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e il limite previsto dalla norma si applica in relazione al conferimento in denaro effettuato dalla società. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo e fino a concorrenza del suo ammontare (cfr. art. 4, decreto del 25 febbraio 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sulle “modalità di attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative“).
A favore dei soggetti Ires, invece, il legislatore ha previsto una deduzione dal reddito imponibile di parte della somma investita.
L‘investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione, totale o parziale, dell’investimento, prima del decorso del termine fissato dal legislatore, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (cfr. art. 4, comma 4, decreto del 25 febbraio 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze).
La “start-up innovativa“
Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, si definisce “start-up innovativa” la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che:
- sia costituita da non più di sessanta mesi;
- sia residente, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 917/1986, in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- abbia, a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisca, e non abbia distribuito, utili;
- abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sia stata costituita a seguito di fusione o scissione societaria o di cessione di azienda o di ramo di azienda.
La start-up innovativa, inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.