Il Fondo di Garanzia per le PMI e startup innovative è uno strumento a tutela della posizione creditoria che, riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore, consente al soggetto richiedente un accesso agevolato al credito. In particolare, esso permette alle imprese, che necessitano di capitali per i propri investimenti e che non dispongono di sufficienti e idonee garanzie, di poter ugualmente accedere a procedure finanziarie per ottenere il sostentamento economico necessario. L’intervento in garanzia del Fondo viene prestato a copertura dell’80% del finanziamento erogato ed entro il limite massimo di 2,5 milioni di Euro.
Tra le forme di garanzia che il Fondo può prestare vi rientra la c.d. “garanzia diretta”. Questa impegna il Fondo a liquidare la garanzia, incondizionatamente e senza riserva, a semplice richiesta del finanziatore da esplicitarsi in caso di inadempimento della PMI beneficiaria dell’obbligo di restituzione delle somme ricevute dal finanziamento garantito.
L’escussione della garanzia determina la surrogazione ex lege del Fondo di Garanzia nei diritti del finanziatore assieme al diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario del finanziamento delle somme liquidate.
Ai sensi degli articoli 9, comma 5, Decreto Legislativo n. 123/1998, e 8-bis, comma 3, Decreto Legge n. 3/2015, convertito con modificazioni in Legge n. 33/2015, il diritto alla restituzione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. In tal senso si potrebbe concludere dopo una prima e approssimativa lettura degli articoli in esame, in realtà, nel tempo, sono sorti non pochi dubbi interpretativi al riguardo.
Anzitutto, non sembra che l’articolo 9, comma 5, Decreto Legislativo n. 123/1998, riconosca la natura privilegiata al credito da restituzione. La norma, infatti, configura il privilegio “per le restituzioni di cui al comma 4” dei crediti “nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo”, ovvero limita il privilegio alle erogazioni dirette di denaro, così escludendo tutte le altre tipologie di intervento, comprese le prestazioni di garanzia, e, rinviando al comma 4, attribuisce il privilegio esclusivamente ai quei finanziamenti erogati e garantiti del Fondo che sono stati parzialmente o interamente revocati.
In altre parole, il privilegio ex articolo 9, comma 5, Decreto Legislativo n. 123/1998, dovrebbe operare (i) solo nei casi in cui il credito da restituzione scaturisca da un provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento (e non anche da un inadempimento della PMI finanziata dell’obbligo di restituzione delle somme ricevute dal finanziatore, che non comporta la revoca del finanziamento, ma la risoluzione del contratto di mutuo); (ii) limitatamente ai “finanziamenti” (se il legislatore avesse voluto estendere il privilegio anche ad altre tipologie di interventi di sostegno alle imprese, si sarebbe genericamente riferimento ai “benefici”).
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha affermato che il privilegio ex articolo 9, comma 5, Decreto Legislativo n. 123/1998, si riferisce a “tutti i benefici” e, quindi, anche ai crediti derivanti dalle “concessioni di garanzia”.
La tesi non convince e lascia aperti i dubbi interpretativi, poi risolti con l’entrata in vigore dell’articolo 8-bis, comma 3, Decreto Legge n. 3/2015.
L’articolo 8-bis, comma 3, Decreto Legge n. 3/2015, infatti, a differenza di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, Decreto Legislativo n. 123/1998, espressamente dispone che “il diritto alla restituzione […] delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia […] costituisce credito privilegiato”, sicché in tutti i casi in cui venga escussa la garanzia da parte del finanziatore a causa dell’inadempimento del debitore garantito, il Fondo, surrogatosi nei diritti del primo, potrà ottenere in via privilegiata la restituzione delle somme liquidate a titolo di garanzia.
Nondimeno, nuovi dubbi interpretativi sono sorti in relazione alla natura e ai limiti temporali di applicazione della norma di cui all’articolo in esame. Secondo un primo orientamento, questa norma avrebbe natura interpretativa, per cui essa produrrebbe effetti retroattivamente; stando invece a un diverso orientamento, la norma avrebbe carattere innovativo e, quindi, efficacia solo per il futuro.
La questione, ancora non definitivamente risolta, non è di poco conto in quanto, se si concluderà per la portata non retroattiva dell’articolo 8-bis, comma 3, Decreto Legge n. 3/2015, si avrà che il credito da restituzione del Fondo di Garanzia per i finanziamenti erogati prima del 26 marzo 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 33/2015) sarà chirografario; in caso contrario, avrà natura di credito privilegiato.